“I requisiti necessari per accedere all’elenco di esperti nella composizione della crisi d’impresa sono troppo restrittivi e non adeguati alla finalità della norma, che rischia di essere distrutta fin dalle fondamenta”. Lo affermano in una nota congiunta Matteo De Lise (presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti) e Maria Pia Nucera (presidente dell’Associazione dottori commercialisti). “Di recente, il ministero della Giustizia ha precisato che il professionista, per accedere all’elenco, debba aver ricoperto in almeno due occasioni incarico di commissario giudiziale, attestatore o advisor. Non comprendiamo per quale motivo sia stato escluso chi abbia esperienza come curatore fallimentare, considerata la specifica competenza sulla normativa che questi acquisisce nel trattare le crisi aziendali. Né si capisce perché l’esperienza da advisor risalente magari a dieci anni prima sia valida e quella da curatore ricoperta con maggiore frequenza e più di recente, no”, evidenziano De Lise e Nucera, che ricordano come da una prima impostazione, in cui ai dottori commercialisti in quanto tali era riconosciuta la possibilità di ricoprire l’incarico di esperto in virtù del percorso formativo compiuto, si sia passati alla richiesta “di determinate e più limitate esperienze. Non vogliamo sminuire l’importanza dell’esperienza, ma limitare i requisiti di accesso in tal modo costituisce l’ennesima penalizzazione per tanti professionisti (in particolare giovani) e mina alle fondamenta l’applicabilità e gli intenti che il Legislatore ha inteso realizzare per la salvaguardia del tessuto economico del Paese”. Appare anche grave, spiegano i vertici di Ungdcec e Adc, l’introduzione dell’articolo 30-sexies del D.L 152/2021 che, di fatto, anticipa una parte del Codice della crisi e nel quale “vengono abbassate le soglie per segnalare i debiti da parte dei creditori qualificati: una modifica che smembra l’applicazione del Codice sovvertendone la struttura, le finalità e portando a risultati contrapposti rispetto alla ratio della norma, volta a prevenire stati di crisi e non ad acuirli”.
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